Exchange - Prestatori di servizi di valuta virtuale - Prestatori di servizi di portafoglio digitale
 

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE ALLA LORO OPERATIVITA’

A. PREMESSA I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all'OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, essi trasmettono I dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto. La trasmissione dei suddetti dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall'OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

B. LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL’OAM RELATIVE AI PROPRI CLIENTI

Gli iscritti nel registro, relativamente ai propri clienti/ investitori trasmettono

A. I dati identificativi del cliente come di seguito specificati i seguenti dati:

1. Cognome e nome;

2. Luogo e data di nascita;

3. Residenza;

4. Codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;

5. Estremi del documento di identificazione.

B. Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente, rappresentati dal Controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente.

Sempre per ogni cliente, gli operatori devono eseguire le seguenti comunicazioni;

• Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;

• Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

• Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

• Numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

i suddetti elementi sono ricavati tenendo in considerazione tutti i servizi prestati da ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di servizi di portafoglio digitale, come da comunicazione all'OAM ai sensi dell'art. 3. Con la precisazione che il cambio delle singole valute virtuali con l'euro è stabilito dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sulla base del valore stabilito alla chiusura della giornata di mercato sulla piattaforma del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale stesso o di altri primari operatori presso i quali si appoggia per l'offerta dei servizi.

E’ stato altresì precisato che l'informazione sul saldo delle valute legali riferibili al singolo cliente è relativa alle disponibilità detenute dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sui propri rapporti radicati presso intermediari finanziari italiani o esteri.

 

 









MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 gennaio 2022 - Modalita' e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale

 

 




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